Italia: tutela di ambiente e biodiversità entrano nella Costituzione
Ambiente e biodiversità entrano come principi fondamentali nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Approvata a larga maggioranza la modifica degli art.9 e 41 della Costituzione. Ecco le novità.
Dopo un lungo iter che, nel rispetto del dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, ha previsto una doppia approvazione del testo al Senato e alla Camera dei Deputati, la tutela dell’ambiente e della biodiversità entrano come principi fondamentali della Legge fondamentale dello Stato. L’approvazione definitiva degli art. 9 e dell’art.41 modificati è arrivata martedì 7 febbraio, accolta con soddisfazione dal ministro dell’Ambiente e dalle associazioni ambientaliste.
Un po' di storia
Ai tempi dell’Assemblea Costituente, era il 1946/47, non esisteva l’attenzione odierna all’ambiente. Ciò nonostante fu introdotta nel testo la tutela del paesaggio, insieme alla promozione della cultura e della ricerca. Per la precisione furono Aldo Moro e Concetto Marchesi a convincere gli altri membri della Costituente ad approvare l’art.9, che finora diceva “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
Venendo ai tempi recenti, i diritti della Natura sono stati introdotti nelle Costituzioni di Bolivia ed Ecuador, mentre la Costa Rica ha dichiarato “pace con la natura”. In Italia l’iter per la modifica costituzionale è iniziato nel 2018, promosso dall’allora Ministro Sergio Costa che istituì una apposita commissione “Ambiente in Costituzione” presieduta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale prof. Valerio Onida.
La modifica approvata
Come prevede la Costituzione stessa, ci sono voluti due passaggi di approvazione al Senato e alla Camera, con testo identico e senza ulteriori modifiche affinché il nuovo articolo diventi operativo e parte della Legge fondamentale dello Stato. Al Senato la prima approvazione risale al 9 giugno 2021, all’art. 9 è stato così aggiunto “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Approvato a larga maggioranza, con 224 voti favorevoli, nessun contrario e 23 astenuti.
L’art.41, che riguarda la libera iniziativa economica, che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, è stato modificato aggiungendo «alla salute, all’ambiente». L’approvazione definitiva è arrivata appunto il 7 febbraio, con 468 voti favorevoli alla Camera, un contrario e sei astenuti.
Il testo aggiornato dell’art.9 e 41
Val la pena di citarli così come sono, per lasciarli anche a futura memoria, il momento infatti è in qualche modo storico per la Repubblica Italiana. Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.